Eventi e adempimenti per l’allegato “B”

Nascita
La denuncia di nascita deve essere presentata ogni qualvolta ci siano delle nascite nel nostro allevamento ed entro 10 giorni dalla nascita dell’ultimo soggetto della nidiata. Deve essere compilata seguendo il modello SCT1/B e può essere consegnata a mano presso l’ufficio CITES di zona (farsi rilasciare una ricevuta) oppure spedita via fax (con ricevuta di avvenuta ricezione da conservare) oppure spedita attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno. Il modello SCT1/B va compilato in ogni suo campo ed in particolare nel campo 3 deve essere specificato ogni singolo soggetto con relativo tipo di marcatura (anello inamovibile nel nostro caso) ed il relativo codice identificativo per esteso della stessa. Come specificato dalla nota 2 gli estremi della marcatura possono essere comunicati entro 45 giorni dalla nascita dell’esemplare, in caso di necessità dovute alle caratteristiche fisiche o comportamentali degli esemplari, quindi successivamente alla denuncia di nascita (contattare l’ufficio CITES per i dettagli in merito).
Successivamente alla presentazione della denuncia sarà recapitata una lettera che richiederà di reinoltrare la denuncia secondo le modalità previste (se la prima non fosse stata presentata con il modello adeguato o se mancassero delle informazioni) oppure, se la denuncia fosse stata formulata nelle forme previste ci sarà recapitata una lettera protocollata concernente la presa d’atto della denuncia, le opportune informazioni riguardanti le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di commercio e detenzione di specie incluse in allegato A, nonché ogni altra utile informazione per poter reperire la modulistica all’uopo predisposta.
Per le successive denunce di nascita pervenute dallo stesso soggetto, la lettera informativa può essere sostituita da una copia della denuncia recante, in calce, il timbro di protocollo dell’ufficio e una attestazione di presa d’atto a cura del personale preposto al Servizio stesso.
Il numero di protocollo assegnato del servizio CITES alla denuncia di nascita dovrà accompagnare tutte le richieste e le documentazioni successive riguardanti i soggetti inseriti in quella stessa denuncia di nascita.

Scheda informativa/dichiarativa
La scheda informativa dichiarativa deve essere presentata ogni qualvolta ci siano delle variazioni nelle specie di allegato B presenti nel nostro allevamento, ma senza delle tempistiche precise, conviene presentarla dopo l’acquisto della nuova specie o contestualmente alla denuncia di nascita compilando l’apposito modello SCT2/B da far pervenire all’ufficio CITES competente (conservare la ricevuta del fax o della raccomandata).
I Servizi CITES provvederanno a richiedere, con cadenza quinquennale, l’aggiornamento della scheda dichiarativa di cui a modello SCT2/B, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio CITES Centrale.
La presentazione della scheda informativa non è necessaria qualora le denunce di nascita riguardino esemplari appartenenti a specie il cui prelievo in natura risulti poco significativo, previa apposita marcatura (anellamento). Tali specie di allegato B sono individuate dal Decreto Ministeriale 8 gennaio 2002 e s.m.i.

  Agapornis fischeri
  Agapornis lilianae
  Agapornis nigrigenis
  Agapornis personata
  Agapornis taranta
  Aratinga jandaya
  Aratinga solstitialis
  Bolborhyncus linicola linicola
  Forpus celesti
  Forpus conspicillatus
  Forpus passerinus
  Latamus discolor
  Leiotrix lutea
  Myiopsitta monacus
  Nandayus nenday
  Neophema elegans
  Neophema pulchella
  Neophema splendida
  Neopsephotus bourkji
  Padda oryzivora
  Platycercus elegans elegans
  Platycercus eximius
  Platycercus eximius caeciliae
  Platicercus icterotis icterotis
  Poephila cincta
  Polytelis alexandrae
  Polytelis anthopeplus
  Polytelis swainsonii
  Psephotus haematonosus haematenosus
  Psittacula cyanocephala
  Psittacula eupatria eupatria
  Pyrrhura molinae hypoxanta
  Pyrrhura molinae molinae
  Trichoglossus haematodus haematodus
  Trichoglossus haematodus moluccanus


Registro allegato B
Il registro va richiesto quando si allevano specie di allegato B, va richiesto all’ufficio CITES competente attraverso l’apposito modulo allegato, valido sia per la richiesta di registro per l’allegato A, sia per l’allegato B (una richiesta per singolo registro). Tale registro va compilato solo quando ci sono “entrate” o “uscite” di animali ricadenti nell’allegato B, quindi acquisizioni, nascite, cessioni, morti.
Prima di procedere alla compilazione del registro è bene leggere e capire le apposite istruzioni stampate nel frontespizio del registro stesso, che non presentano particolari difficoltà.
Il Registro si compone di due sezioni, una per pagina, denominate CARICO e SCARICO.
Quando se ne entra in possesso occorre, per prima cosa, riportare nella pagina CARICO tutti gli esemplari che deteniamo, assegnando un numero progressivo ad ogni riga.
Terminata la compilazione, vanno barrate, nella pagina SCARICO, le righe già compilate nella sezione CARICO. Alla prima cessione, dobbiamo compilare il primo scarico, che andrà registrato nella corrispondente sezione, subito sotto la linea di barratura. Da quanto detto si evince che il numero d'ordine è sempre progressivo, indipendentemente che sia un carico o uno scarico.
Le registrazioni devono essere effettuate entro quindici giorni dalla manifestazione dell'evento che le rende obbligatorie (nascite, cessioni, morti, fughe, ecc.).
Per i soggetti appartenenti a specie il cui prelievo in natura risulti poco significativo decade l’obbligo di tenuta del registro, ma resta obbligatoria la denuncia di nascita entro 10 giorni dalla nascita ed il marcaggio conforme. Tali specie di allegato B sono individuate dal Decreto Ministeriale 8 gennaio 2002 e s.m.i. già visto al paragrafo precedente.
La mancata o errata compilazione del registro comporta gravi e pesanti sanzioni.

Cessione
La cessione, all’interno dell’Unione Europea, di soggetti in allegato B va accompagnata da apposito modulo compilato e firmato in doppia copia (che trovate allegato) oppure, se viene effettuata da un commerciante, dalla relativa fattura. A tale documento andrà allegata una copia della denuncia di nascita protocollata.
E’ opportuno che il cedente mantenga una copia sia del modulo di cessione compilato, sia della denuncia di nascita protocollata (qualora il soggetto non sia nato nel proprio allevamento), in modo da avere una documentazione relativa alla registrazione di scarico effettuata nel registro.

Ricordiamo che per tutte le specie di allegato B il marcaggio non è obbligatorio (eccetto le specie di cui sopra), ma è vivamente consigliato per la semplificazione e la certezza di tutte le fasi operative che possono occorrere nella vita dell’animale.