STATUTO UFFICIALE A.I.F.A.O. Amatori Italiani Fagiani ed Acquatici Ornamentali - aggiornato al 29/09/2019

 

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

 ART. 1 L'associazione denominata A.I.F.A.O. -Amatori Italiani Fagiani ed Acquatici Ornamentali- ha recapito in Legnago (VR), presso l'abitazione del presidente, in via Agostino Depretis, 6.

ART. 2 L'A.I.F.A.O. È un'associazione indipendente, autonoma, apolitica, apartitica, assolutamente amatoriale, senza alcuno scopo di lucro, tesa a promuovere, diffondere ed accrescere la passione di allevatore ed a riunire, in particolar modo, gli amatori/allevatori di fagiani ed acquatici ornamentali ed esotici, nonché gli appassionati dell'avifauna in genere, per lo studio, l'allevamento, la protezione e la conservazione dei suddetti animali in quanto l'AIFAO sostiene che è dal contatto diretto con gli animali stessi che nasce e si accresce l'amore, il rispetto e il desiderio di protezione delle specie.

ART. 3 La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 4 L'associazione, nei modi e nei termini più opportuni, può proporre iniziative sociali di qualsiasi genere volte ad accrescere le conoscenze del mondo animale.

 

ASSOCIATI

ART. 5 L'iscrizione a socio avviene dietro pagamento della quota annuale il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni esercizio sociale. La qualità di socio è automatica dal momento del versamento, salvo che il Consiglio Direttivo venga a conoscenza che l'iscrizione sia in contrasto con gli scopi istituzionali. L'iscrizione è aperta a tutti gli allevatori/amatori di ogni specie animale, purché non venga fatta per scopi commerciali e di lucro.

Sono passibili di espulsione coloro che esercitano il commercio di animali, intendendosi per “commerciante” colui che esclusivamente compra animali per rivendere gli stessi senza allevare almeno per una stagione riproduttiva per il conseguimento dei fini istituzionali propri dell'associazione. Fra soci è ammesso lo scambio o la cessione, a qualunque titolo effettuata, del surplus d'allevamento, in ossequio alla legislazione vigente o alle direttive dell'autorità competente in materia, purché la trattativa venga condotta a titolo privato, rimanendo l'associazione sollevata da ogni responsabilità presente e futura anche in merito alla natura ed al tenore degli annunci pubblicati nel “Notiziario” su richiesta del socio. Nessuna mediazione o contributo è preteso dall'associazione o dovuto alla stessa per gli scambi conclusi.

ART. 6 L'iscrizione all'AIFAO non contrasta con lo status di socio presso altre associazione similari o non.

ART. 7 Sono considerati “Soci Allevatori” soltanto le persone fisiche. Sono considerati “Simpatizzanti” (dietro devoluzione di un contributo non necessariamente ripetibile), oltre le persone fisiche, le persone giuridiche, le società, le associazioni, gli enti pubblici e privati che accettino il presente statuto e si obblighino ad osservarlo per quanto di loro competenza.

  

ART. 8 I soci “Allevatori” che non provvedono al rinnovo della tessera, la cui validità decorre e termina dalla data del Congresso Nazionale Annuale, restano sospesi fino all'avvenuto pagamento.

I soci che non provvederanno a regolarizzare entro il 1° di febbraio, dell'anno successivo all'ultimo Congresso Nazionale Annuale, perdono automaticamente la qualità di socio.

ART. 9 La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, da inviare in sede per lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza.

b) per decesso.

c) per morosità.

d) per espulsione, in qualsiasi momento, causa: a) inosservanza delle norme sociali; b) indegnità, soprattutto quando l'allevatore detiene gli animali in dispregio delle più elementari norme igieniche ed ambientali.

I soci espulsi o che perdono, per qualsiasi motivo, la qualità di socio non hanno diritto alcuno sul fondo comune né alla restituzione del pagamento della quota.

L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver sentito l'interessato. La decisione è inappellabile.

 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 10 Il patrimonio sociale è costituito dai beni di qualunque natura e dai contributi di qualunque specie e a qualsiasi titolo pervenuti all'associazione, dai soci o da terzi. L'immobile cui è sito il recapito dell'associazione non fa parte del patrimonio sociale.

ART. 11 Le entrate dell'associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali ordinarie; b) da quote sociali sostenitrici; c) da contribuzioni straordinarie dei soci a pareggio delle spese; d) da elargizioni e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 12 L'esercizio sociale inizia e termina dalla data del Congresso Nazionale Annuale, solitamente fissato per l'ultima domenica di settembre di ogni anno.

ART. 13 Il bilancio preventivo e consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'assemblea e dei Revisori dei conti.

 

AMMINISTRAZIONE

ART. 14 Sono organi dell'associazione:

a) Il Presidente;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) L'Assemblea dei Soci;

d) Il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 15 L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da dieci membri, ivi compresi il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Il Segretario coadiuva il Presidente nella funzione di Tesoriere ed ha diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo. Il Segretario ha ampia facoltà in merito alla gestione pratica amministrativa e, di concerto con il Presidente, gode della più ampia discrezionalità in merito ai contenuti e alla redazione del “Notiziario” e della corrispondenza in genere. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno sei membri e vengono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. E' prevista la nomina di un Presidente onorario, senza diritto di partecipazione alle riunioni consiliari e di voto. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e anche l'Assemblea dei Soci; in caso di assenza è sostituito dal Vicepresidente e in caso di assenza di entrambi dal Consigliere più anziano per carica o per età. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, compreso quello in cui sono stati eletti, e sono rieleggibili.

Il Consiglio si riunisce presso il Segretario od in altro luogo su convocazione del Presidente o del Segretario o su richiesta di almeno cinque Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo indice, in un'unica convocazione, per nome del Segretario, l'Assemblea dei Soci almeno una volta l'anno mediante lettera scritta diretta a ciascun socio oppure tramite annuncio pubblicato sul “Notiziario” (periodico d'informazione trimestrale riservato ai soci) almeno 15 giorni prima. La convocazione dell'Assemblea, di prassi, coincide con il giorno del Congresso Nazionale Annuale. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio ed ai Revisori dei conti, né rimborso spese per le sedute consiliari. E' facoltà del Consiglio nominare uno o più delegati regionali per fini di collaborazione e di propaganda. I delegati hanno l'obbligo di consultare il Consiglio prima dello svolgimento di ogni loro iniziativa e rispondono a questo ed alla sede centrale.

Il Consiglio decade quando la metà più uno dei suoi componenti rinunciano contemporaneamente al mandato. Il Consiglio quando è dimissionario o decaduto rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.

ART. 16 La gestione contabile è approvata dai Revisori dei conti ai quali viene rimesso, ad ogni fine esercizio sociale, il prospetto delle entrate e delle uscite. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica come i Consiglieri e sono rieleggibili. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma soltanto a titolo propositivo e consultivo, senza diritto al voto.

ART. 17 L'Assemblea dei Soci delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione delegando al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di attuazione. L'Assemblea dei Soci nomina i componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori. Decide sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. Le decisioni di qualsiasi natura ed importanza sono prese a maggioranza dei presenti, qualunque sia il quorum. Ogni socio presente può rappresentare fino ad un massimo di due soci, oltre a se stesso, consegnando prima dell'Assemblea le deleghe compilate e firmate accompagnate da fotocopia del documento identificativo del delegante. Le decisioni dell'Assemblea dei Soci sono riportate sul Notiziario e vincolano tutti i soci.

In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea dei Soci delibera in merito all'utilizzazione di eventuali rimanenze attive da devolvere, comunque, in opere di beneficenza o ad associazioni amatoriali nel campo dell'ornicoltura.

ART. 18 In caso di contestazioni sulla interpretazione di qualsiasi articolo del presente Statuto sarà determinante l'interpretazione fornita dal Consiglio Direttivo.